Acquisti online, in arrivo nuove regole.

Dal 13 giugno 2014 in tutta l’Unione Europea si applicheranno nuove regole in materia di diritti dei consumatori. Una normativa nel segno della trasparenza che dovrebbe dare una spinta all’e-commerce, vale a dire al commercio elettronico su Internet, al telefono o comunque al di fuori dei negozi.

La direttiva europea, entrata in vigore lo scorso 26 marzo (83/2011/UE), ha il chiaro obiettivo di dare delle regole universali e omogenee a tutta Eurolandia, offrendo maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro che si tratti di libri, vestiti, scarpe, cosmetici, dvd o prodotti elettronici.

E l’esercito di quanti, comodamente seduti sul divano di casa, si dedicano allo shopping online è decisamente in crescita. In Italia – secondo l’indagine condotta da Human Highway per Netcomm – su 30,5 milioni di individui che compongono l’universo di Internet (sopra i 15 anni), 16,2 milioni hanno fatto un acquisto online negli ultimi 3 mesi, mentre quasi 11 milioni sono acquirenti abituali. Per un giro di affari che si aggira intorno ai 14 miliardi di euro. Del resto, affidarsi alla rete per fare acquisti oltre che comodo è anche più economico rispetto alle compere nel negozio tradizionale, riuscendo a trovare prodotti a prezzi più vantaggiosi.

Nel dettaglio le novità.
Più tempo a disposizione
I consumatori hanno più tempo per restituire un prodotto di cui non sono soddisfatti: 14 giorni contro i 10 previsti in precedenza. Mentre, dopo aver comunicato di voler restituire la merce, l’acquirente digitale ha altre due settimane a disposizione per spedirla. Il commerciante online, invece, dovrà rimborsare le somme di denaro entro 14 giorni dal giorno in cui ha ricevuto notizia dal cliente della restituzione della merce. Praticamente potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati. Inoltre, se il cliente non era stato informato dal venditore della possibilità di restituire la merce, non risulterà responsabile neppure di un eventuale danneggiamento o deterioramento dei prodotti mandati indietro.

Trasparenza spese
Il negoziante è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del venditore.

Fase precontrattuale
È richiesta la massima trasparenza da parte del venditore online che deve comunicare obbligatoriamente all’acquirente la propria identità e tutte le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo di spedizione, le modalità di pagamento e la durata della garanzia. Informazioni, che se dovessero mancare, darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore.

Restituzione merce
Dovrà essere indicata chiaramente la possibilità per il consumatore di restituire la merce, specificandone anche le modalità per esercitarla (condizioni, termini e procedure). Inoltre i venditori online hanno l’onere di dimostrare di aver rispettato tutti questi obblighi informativi.

Contratti a distanza
Cambiano le regole anche per le vendite a catalogo e telefoniche: prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti. Ma, per evitare che questo obbligo disincentivi le vendite a distanza, l’Ue sta anche considerando l’introduzione di meccanismi di registrazione digitale certificata, come la firma elettronica.

Tariffe base per i numeri telefonici dedicati
Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all’assistenza post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.

Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

Sanzioni
Il commerciante che non rispetta le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila euro in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni di euro.

Al bando i trucchetti
Sul fronte dell’utilizzo delle carte di credito per gli acquisti online, la normativa prevede il divieto per i venditori di richiedere un sovrapprezzo a chi paga con determinate tesserine. Ad esempio, è il caso dell’acquisto dei biglietti aerei che prevedono un costo aggiuntivo se si paga con la carta di credito, rispetto alla carta elettronica. Ed è sempre vietato inserire nel sito web delle caselle pre-flaggate per vendere automaticamente anche altri beni o servizi, diversi da quello scelto dal consumatore. È il caso, per esempio, di certe coperture assicurative non richieste che i commercianti online cercano spesso di rifilare all’acquirente.

Su Internet,invece, oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’, salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto e, dunque, non è obbligato a pagare.

I contratti esclusi
Si tratta dei contratti: di credito al consumo, a distanza di servizi finanziari, multiproprietà, contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (tra cui i notai) e quello turistici.

Riforma del condominio: la tabella delle novità

Di seguito a titolo esemplificativo riportiamo la tabella di alcune delle novità introdotte con la riforma del Condominio. Suscita particolare interesse nell’ottica della trasparenza dell’operato dell’amministrazione condominiale, la previsione che su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta ai condomini di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Amministratore La figura dell’amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini (più di 4, ante riforma) e la nomina è fatta, su inerzia dell’assemblea, dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Per fare l’amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono requisiti positivi: godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione. Sono requisiti negativi: condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia la fede pubblica, il patrimonio ecc.; sottoposizione a misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; interdizione o inabilitazione; annotazione nell’elenco dei protesti cambiari. L’incarico di amministratore può essere svolto anche dalle società. La durata in carica dell’amministratore è prevista dall’articolo 9: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quale, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale).
Animali L’articolo 16 della legge stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Assicurazione amministratore L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
Conto corrente condominiale obbligatorio Secondo il comma 7 dell’articolo 1129 (modificato dall’articolo 9 della legge n. 220/2012) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall’articolo 2 dellle legge n. 220/2012) prevede che per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Tuttavia, sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
In virtù del neo articolo 1117-quater, in caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Fondo speciale In virtù del riformato art. 1135, l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale, di importo pari all’ammontare dei lavori.
Riscaldamento e impianti comuni E’ prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118, co. 5)
Sito internet Su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

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Multe irregolari quando scade il parcheggio

Parcheggiare in città è sempre più complicato. Tra strisce blu continue, strisce bianche introvabili, parcometri rotti e “gratta e sosta” si passa più tempo a cercare di evitare multe che in sosta. Tutti gli automobilisti sono a conoscenza del fatto che parcheggiare il proprio veicolo – nelle strisce blu o in aree in cui è previsto una tariffa oraria per la sosta – senza apporre il ticket/grattino che attesti il pagamento del tariffa verrà giustamente multato. Ma cosa succede se pur pagando il tagliando si sfora con i tempi?

Esponendo il tagliando all’interno dell’auto, acquistabile presso i negozio o tramite i parcometri, l’automobilista è legittimato a sostare sulla pubblica via per un determinato lasso di tempo corrispondente alla fascia oraria acquistata. Il tempo massimo di sosta viene indicato direttamente sul tagliando, il soggetto che non provvederà a spostare il veicolo sarà in difetto… ma un tagliando scaduto equivale a un tagliando pagato?

L’azione di equiparare il ticket scaduto al mancato pagamento della sostata viene effettuata in molti Comuni: non mancano infatti i casi in cui vengono notificate contravvenzioni anche dopo un solo minuto di “ritardo”, in cui gli automobilisti più distratti si vedono notificata una multa fino a 40 euro per non aver pagato la tariffa oraria prevista per la sosta. Una somma spesso pagata perché ignari che ci sia una “regolamentazione” a riguardo.

Attenzione! Il Codice della Strada non prevede nessuna tipologia di sanzione per un ticket scaduto, quindi non esiste nessun illecito amministrativo da poter contestare all’automobilista. Dal marzo 2010, grazie a un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture, è noto che “se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale” e un’eventuale multa non è giuridicamente giustificabile. Trattandosi di un mancato adempimento contrattuale e non di una violazione vera e propria della norma, il soggetto potrà essere chiamato a versare il corrispettivo mancante pari al tempo che il veicolo è stato in sosta dopo la scadenza del ticket.

È vero manca una disciplina legislativa capace di regolamentare la situazione, ma questi pareri hanno un valore vincolante che può essere sfruttato appellandosi al Giudice di Pace. L’inghippo tutto “Made in Italy” sta nel fatto che il più delle volte la somma della contravvenzione non superi i costi da sostenere per appellarsi al Giudice di Pace, quindi in tanti preferiscono pagare la multa anche se consapevoli di aver ragione.

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Modulo per segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Con l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni è cambiata la normativa che regolamenta il settore del telemarketing. Il Registro è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

Ricordate che nel momento in cui ricevete una telefonata indesiderata potete:

  • chiedere a chi chiama dove sono stati estratti i propri dati personali e chi sia il titolare della banca dati;
  • esprimere la propria volontà di non ricevere più offerte promozionali da quella determinata azienda che lo ha contattato;
  • chiedere la cancellazione dei propri dati dall’elenco-contatti del call center;
  • in caso di ulteriori chiamate da parte della stessa società, fare una segnalazione all’Autorità Garante della Privacy .

Ecco cosa fare se ritenete di aver ricevuto in modo illegittimo telefonate pubblicitarie:

  • segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
  • sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria

L’Avv. Francesca Scotto rende disponibile al seguente link del proprio sito, la versione modificabile del modulo da utilizzare per le segnalazione di ricezione telefonate pubblicitarie indesiderate al Garante per la protezione dei dati personali.

Ricordo infine che in caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).

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Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale

Nessun aumento semestrale del 10% per le sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada.

In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l’art. 203 C.d.S. prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura, in deroga a quanto disposto dall’art. 27, L. n. 689/1981; esclusi, dunque, dalla cartella esattoriale gli aumenti semestrali suddetti.

E’ quanto ribadito dall’Avvocatura Generale dello Stato, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2007, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Novara (download).

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Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo durante il periodo invernale.

A seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada dall’art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” i gestori di strade e autostrade, ciascuno per il tratto di propria competenza, a norma dell’art. 6, comma 4, lettera e del C.d.S., possono prescrivere l’obbligo di catene a bordo o pneumatici termici, indipendentemente dalla presenza contingente di condizioni climatiche particolarmente proibitive.
L’obbligo è previsto per i tratti di strada che risultano più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale, normalmente contrassegnati con apposita segnaletica verticale ed ha la finalità di garantire la sicurezza in caso di repentino mutamento della situazione meteorologica.
Un’eventuale violazione dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è passibile di una sanzione amministrativa dal €84 ad € 335 ex art. 6, comma 14 del C.d.S.. La presenza delle catene a bordo del veicolo non è disciplinata da una normativa nazionale. Sono gli enti cui è delegata la gestione di strade e autostrade a stabilire se, per quanto tempo e in quali tratti prescrivere quest’obbligo.
Generalmente il periodo interessato dall’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è compreso tra il 15 novembre di ogni anno (salvo alcune eccezioni, ad esempio ha inizio il primo novembre in alcune strade del senese, dell’Umbria, dell’Emilia-Romagna e della Basilicata e il 15 ottobre in Valle d’Aosta) e termina il 15 aprile successivo.

RCAuto, confermati i quindici giorni di tolleranza anche in assenza di tacito rinnovo.

Con una circolare del 14 febbraio 2013 il ministero dell’Interno ha chiarito che le polizze assicurative senza più il tacito rinnovo, così come stabilito dal decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 (convertito in legge n. 221 del 12/2012), rimangono operative anche nei 15 giorni successivi alla scadenza e pertanto gli automobilisti trovati con il tagliando di assicurazione scaduto entro questo termine non devono essere multati.
Il chiarimento si è reso necessario perché l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze tradizionali avrebbe potuto creare qualche disguido a quegli automobilisti distratti che avessero dimenticato di rinnovare per tempo la polizza.
D’altra parte, all’indomani dell’abolizione del tacito rinnovo, si era ipotizzato il venir meno del cosiddetto periodo di tolleranza di quindici giorni successivi alla scadenza annuale.
La circolare ribadisce che la compagnia è tenuta ad avvisare l’automobilista della scadenza almeno 30 giorni prima, in modo da poter a valutare i preventivi di rinnovo e stipulare una nuova polizza. Per questa ragione, il riconoscimento della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale va inteso come una cautela per l’automobilista e non una proroga dei termini della scadenza stessa. In attesa di sottoscrivere altro contralto in tempo utile, durante tale periodo di quindi giorni, l’automobilista può continuare ad esibire il certificala ed il contrassegno scaduti.
Chiarisce altresì il Ministero che “mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso”.