Deposito ed abbandono di rifiuti: differenze

Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2013, n. 46711

La nozione di deposito di rifiuti, anche solo temporaneo, implica, a differenza di quella dell’abbandono, ed in virtù della sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata necessariamente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi permanga, nell’arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge.
A norma dell’art. 183, lett. bb) n. 3 del d.lgs. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente) il “deposito temporaneo” – ovvero il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti – deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
Nel caso di deposito non è sostenibile che, una volta collocato il materiale sia possibile disinteressarsi della sorte del medesimo.
Se, del resto, il deposito prelude per legge all’avviamento del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il requisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di chi il deposito effettui curare che detto requisito venga costantemente rispettato, senza per questo addossare al “depositante” inadempienze altrui. Una diversa conclusione finirebbe per dar luogo ad una indebita assimilazione della figura del “deposito” a quella dell’“abbandono”.

Riforma del condominio: la tabella delle novità

Di seguito a titolo esemplificativo riportiamo la tabella di alcune delle novità introdotte con la riforma del Condominio. Suscita particolare interesse nell’ottica della trasparenza dell’operato dell’amministrazione condominiale, la previsione che su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta ai condomini di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Amministratore La figura dell’amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini (più di 4, ante riforma) e la nomina è fatta, su inerzia dell’assemblea, dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Per fare l’amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono requisiti positivi: godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione. Sono requisiti negativi: condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia la fede pubblica, il patrimonio ecc.; sottoposizione a misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; interdizione o inabilitazione; annotazione nell’elenco dei protesti cambiari. L’incarico di amministratore può essere svolto anche dalle società. La durata in carica dell’amministratore è prevista dall’articolo 9: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quale, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale).
Animali L’articolo 16 della legge stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Assicurazione amministratore L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
Conto corrente condominiale obbligatorio Secondo il comma 7 dell’articolo 1129 (modificato dall’articolo 9 della legge n. 220/2012) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall’articolo 2 dellle legge n. 220/2012) prevede che per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Tuttavia, sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
In virtù del neo articolo 1117-quater, in caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Fondo speciale In virtù del riformato art. 1135, l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale, di importo pari all’ammontare dei lavori.
Riscaldamento e impianti comuni E’ prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118, co. 5)
Sito internet Su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

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Multe irregolari quando scade il parcheggio

Parcheggiare in città è sempre più complicato. Tra strisce blu continue, strisce bianche introvabili, parcometri rotti e “gratta e sosta” si passa più tempo a cercare di evitare multe che in sosta. Tutti gli automobilisti sono a conoscenza del fatto che parcheggiare il proprio veicolo – nelle strisce blu o in aree in cui è previsto una tariffa oraria per la sosta – senza apporre il ticket/grattino che attesti il pagamento del tariffa verrà giustamente multato. Ma cosa succede se pur pagando il tagliando si sfora con i tempi?

Esponendo il tagliando all’interno dell’auto, acquistabile presso i negozio o tramite i parcometri, l’automobilista è legittimato a sostare sulla pubblica via per un determinato lasso di tempo corrispondente alla fascia oraria acquistata. Il tempo massimo di sosta viene indicato direttamente sul tagliando, il soggetto che non provvederà a spostare il veicolo sarà in difetto… ma un tagliando scaduto equivale a un tagliando pagato?

L’azione di equiparare il ticket scaduto al mancato pagamento della sostata viene effettuata in molti Comuni: non mancano infatti i casi in cui vengono notificate contravvenzioni anche dopo un solo minuto di “ritardo”, in cui gli automobilisti più distratti si vedono notificata una multa fino a 40 euro per non aver pagato la tariffa oraria prevista per la sosta. Una somma spesso pagata perché ignari che ci sia una “regolamentazione” a riguardo.

Attenzione! Il Codice della Strada non prevede nessuna tipologia di sanzione per un ticket scaduto, quindi non esiste nessun illecito amministrativo da poter contestare all’automobilista. Dal marzo 2010, grazie a un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture, è noto che “se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale” e un’eventuale multa non è giuridicamente giustificabile. Trattandosi di un mancato adempimento contrattuale e non di una violazione vera e propria della norma, il soggetto potrà essere chiamato a versare il corrispettivo mancante pari al tempo che il veicolo è stato in sosta dopo la scadenza del ticket.

È vero manca una disciplina legislativa capace di regolamentare la situazione, ma questi pareri hanno un valore vincolante che può essere sfruttato appellandosi al Giudice di Pace. L’inghippo tutto “Made in Italy” sta nel fatto che il più delle volte la somma della contravvenzione non superi i costi da sostenere per appellarsi al Giudice di Pace, quindi in tanti preferiscono pagare la multa anche se consapevoli di aver ragione.

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Un nuovo figlio puo’ modificare l’assegno divorzile

Corte di Cassazione Civile Sezione VI 1
Ordinanza 30 ottobre 2013, n. 24515

La Cassazione, con la sentenza che riporto, ha esaminato un caso relativo alla modifica dell’assegno divorzile per cui vi era stata una richiesta in tal senso motivata dal fatto che per motivi sopravvenuti erano cambiate le condizioni economiche della parte.

Più nello specifico, tali cambiamenti riguardavano la nascita di un figlio dal secondo matrimonio.

La Cassazione osserva in sentenza che “Il controricorrente fa rilevare come non si sia verificato, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, alcun incremento del suo reddito tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento mentre, al contrario, la sua capacita’ di spesa e’ notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.”

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Modulo per segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Con l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni è cambiata la normativa che regolamenta il settore del telemarketing. Il Registro è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

Ricordate che nel momento in cui ricevete una telefonata indesiderata potete:

  • chiedere a chi chiama dove sono stati estratti i propri dati personali e chi sia il titolare della banca dati;
  • esprimere la propria volontà di non ricevere più offerte promozionali da quella determinata azienda che lo ha contattato;
  • chiedere la cancellazione dei propri dati dall’elenco-contatti del call center;
  • in caso di ulteriori chiamate da parte della stessa società, fare una segnalazione all’Autorità Garante della Privacy .

Ecco cosa fare se ritenete di aver ricevuto in modo illegittimo telefonate pubblicitarie:

  • segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
  • sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria

L’Avv. Francesca Scotto rende disponibile al seguente link del proprio sito, la versione modificabile del modulo da utilizzare per le segnalazione di ricezione telefonate pubblicitarie indesiderate al Garante per la protezione dei dati personali.

Ricordo infine che in caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).

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Sanzioni al Codice della strada: no agli interessi in cartella esattoriale

Nessun aumento semestrale del 10% per le sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada.

In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, l’art. 203 C.d.S. prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura, in deroga a quanto disposto dall’art. 27, L. n. 689/1981; esclusi, dunque, dalla cartella esattoriale gli aumenti semestrali suddetti.

E’ quanto ribadito dall’Avvocatura Generale dello Stato, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2007, in risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Novara (download).

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