Sull’atto di nascita dei figli il nome dei due papà

Coppie omosessualiLa Corte di Appello di Bari la cui decisione arriva dopo un parere negativo delle Sezioni Unite della Cass. 12193/2019, ha ordinato la rettifica degli atti di nascita di due gemelli con due papà, “stabilendo che l’interesse dei bambini e delle bambine non può ritenersi adeguatamente tutelato con altre forme offerte dall’ordinamento italiano ai fini del riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale”.
I bambini sono nati negli Stati Uniti tramite gravidanza con madre surrogata, e sono arrivati in Italia con passaporto americano. Una volta in Italia, alla trascrizione dell’atto di nascita in Comune era stato registrato solo il padre biologico. L’altro non esisteva. La coppia ha perciò chiesto l’integrazione e, di fronte al rifiuto, si è rivolta al Tribunale di Bari. In primo grado è stato negato l’assenso alla trascrizione, in secondo grado la Corte di Appello di Bari ha deciso ritenendo preminente l’interesse dei minori considerando la famiglia di fatto già esistente.

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Fecondazione assistita

Sentenza storica: Sì alla fecondazione anche se l’ex coniuge non è più d’accordo.

articoloIl caso ha riguardato una coppia che durante il matrimonio aveva fecondato più ovuli per poi procedere all’impianto, congelando quelli non utilizzati. Successivamente la coppia si separava e la donna invocava il proprio diritto alla maternità, intimando alla struttura dove erano conservati gli ovuli di procedere all’impianto anche in assenza del consenso dell’ex coniuge. Il Tribunale di S. Maria C.V. investito della questione ha stabilito che essendo pacifico che sia intervenuta la fecondazione dell’ovulo in vitro, sul presupposto del consenso informato espresso da entrambi i genitori alla procreazione medicalmente assistita, va considerata la normativa di riferimento che è contenuta nell’ambito della legge n. 40\2004 e in particolare le regole attributive della genitorialità, negli artt. 6 comma 3, 8 e 9 della innanzi citata disposizione legislativa. Dopo la fecondazione dell’ovulo, che è avvenuta nel caso di specie con il consenso di entrambi i coniugi, l’art. 6 comma 3 non ammette più la revoca del consenso alla procreazione assistita e l’art. 8 attribuisce a siffatta volontà – irrevocabile – funzione determinativa della maternità, della paternità e dello status di figlio. (Ord. del Trib.SMCV, del 25.11.2020).

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Convivenza more uxorio – Sentenza di Cassazione 18632/2015

Con l’avvocato Francesca Scotto parliamo della sentenza di Cassazione 18632/2015, in cui si stabiliscono alcuni punti importanti per tale tipo di coabitazione fra partner. [Elena Ricci – Numero di Aprile 2017 di Giustizia]

Convivenza more uxorio

Una coabitazione caratterizzata da legami affettivi fra i partner e da una stabile organizzazione comune. È la convivenza more uxorio e arricchimento senza causa (sent. Cass. 18632/2015), un aggregato di natura familiare che assicura lo sviluppo delle personalità individuali dei suoi componenti. Ce ne parla l’avvocato Francesca Scotto, di origini casertane, che esercita a Padova nel campo del diritto civile, nei settori del diritto di famiglia, delle obbligazioni, diritto fallimentare e infortunistica stradale. «Con questa sentenza, la Cassazione ha ritenuto che il convivente more uxorio può chiedere la restituzione della somma pagata per l’acquisto della casa intestata all’ex partner – spiega l’Avv. Scotto –, se l’esborso, in considerazione delle condizioni patrimoniali della coppia, risulti ingente e dunque non riconducibile nell’alveo delle obbligazioni naturali scaturenti dalla famiglia di fatto, ritenendo applicabile lo schema dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Convivenza more uxorioTutto questo si inserisce ovviamente nello scenario dei cosidetti contratti di convivenza, di cui alla recente Legge Cirinnà e di tutte le infinite sfumature di rapporti patrimoniali e non, riconducibili alle unioni di fatto e ai rapporti nascenti da esse».

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Divorzio: assegno di mantenimento va quantificato in base a durata del matrimonio

Cassazione civile , sez. VI – 1, sentenza 04.09.2014 n° 18722

La vicenda in esame trae spunto da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di divorzio relativo ai coniugi C.R. e S.R. poneva a carico di quest’ultimo un assegno pari a € 200,00 mensili in favore della moglie, in virtù dell’inadeguatezza dei mezzi della C., comparati con quelli dell’ex coniuge e della breve durata (soli due anni) del vincolo coniugale.

Proponeva ricorso la moglie avverso tale sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per l’erronea valutazione dei criteri indicati dal comma 6 della norma predetta con particolare riferimento all’errata considerazione dei redditi e delle consistenze patrimoniali della ricorrente stessa in correlazione con l’assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all’ex marito. In particolare non era stato valutato che lo S. godeva di un reddito 16 volte superiore a quello della moglie e di un patrimonio ben più cospicuo a fronte della modestissima condizione reddituale della C. e della mancanza di qualsiasi redditualità presente e futura dagli immobili di sua proprietà.

La moglie ricorreva in Cassazione anche per l’omessa pronuncia sulla richiesta di attribuzione di una quota del TFR, ex art. 12 bis L. n. 898 del 1970.

Con il terzo ed ultimo motivo, la C. censurava la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, operata dalla Corte d’Appello.

Come è noto, l’art. 5 co. 6 L. 898/1970 così recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”

E’ noto, invero, che il diritto all’assegno divorzile trova il suo fondamento nella solidarietà post-coniugale, quale espressione del più generale dovere di solidarietà economico-sociale sancito dall’art. 2 Cost., dalla quale sorge l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’ex coniuge privo di mezzi adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al valore del matrimonio come indicato dall’art. 29 Cost.

La giurisprudenza, muovendo dal carattere assistenziale dell’assegno di divorzio, afferma che ne sono requisiti:

  1. la mancanza di mezzi adeguati da parte del richiedente per la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
  2. l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Il diritto all’assegno divorzile, quindi, non spetta soltanto al coniuge indigente ma anche al coniuge che non sia in grado di mantenere il tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, a causa di una significativa differenza di reddito rispetto all’altro coniuge.

Quel che rileva è l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del richiedente, intese in senso ampio come standard di vita non solo economico ma anche sociale, rispetto a quelle godute durante la vita in comune.

Sulla base di quanto sopra premesso, la valutazione della debenza dell’assegno di divorzio deve certamente essere incentrata proprio su tali criteri assistenziali e, in linea di massima, non dovrebbe soffrire limitazioni temporali.

Tuttavia, se pure è vero che  l’obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo, sulla base dell’intervallo temporale intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, il legislatore si è preoccupato di evitare che a seguito di matrimoni di durata molto breve, i c.c.d.d. “matrimoni-lampo”, uno dei coniugi potesse ottenere il diritto ad una rendita automatica e sostanzialmente parassitaria a carico dell’altro partner.

E’ per questo che l’art. 5 co. 6 L.D., è stato integrato dall’art. 10 della L. 74/1987 che impone al Giudice di disporre la somministrazione dell’assegno, valutando tutti i criteri previsti dalla norma “anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

Vi è da dire che la durata del matrimonio non opera come un ulteriore autonomo criterio di determinazione del contributo divorzile, ma costituisce piuttosto l’arco temporale nel quale devono essere collocati gli altri criteri.

Inoltre, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione da parte del Giudice, che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1987, n. 74. (Cass. civ. Sez. I, 05/02/2014, n. 2546).

Dunque, come già anticipato, il riconoscimento del diritto all’assegno in questione, è condizionato della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso”. (Cass. civ. 4040/2003, conf. tra le tante, n. 15611/2007, n. 14056/2008; Cass. n. 14004/2002; n. 6541/2002; n. 7068/2001 e n. 6660/2001).

La giurisprudenza più recente di  questa Corte, con un indirizzo ormai più che consolidato (tra le altre, Cass. Civ. n. 159/98), ha statuito che, “ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all’intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale.….ne consegue che nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione.” (Cass. Civ. sent. n. 21805/2006).

In conclusione, la durata del matrimonio costituisce di regola una circostanza che influisce sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno e non già sul suo riconoscimento essendo infatti irrilevante – ai soli fini del riconoscimento del diritto – la breve durata del matrimonio medesimo, a meno che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia potuta mai costituire, per responsabilità del richiedente. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2013, n. 7295)

Il dato normativo, indizio della volontà del legislatore, della “<<durata del matrimonio>> in luogo della <<durata della convivenza>> deve essere ritenuto prevalente su altre circostanze nella determinazione delle attribuzioni al coniuge anche in ordine alla quota del TFR erogato all’altro coniuge.” (Cass. civ. Sez. I, 31/01/2012, n. 1348)

In ogni caso, nella quantificazione della corresponsione patrimoniale, non si potrà prescindere dalla verifica della durata di un’eventuale convivenza more uxorio antecedente alle nozze.

Le  Sezioni Unite  della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in tema di assegno divorzile, con la sentenza 29 novembre 1990, n. 11490 ebbero a statuire che a seguito della disciplina introdotta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, modificativo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, il presupposto per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi, redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso dei matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, senza che sia necessario uno stato di bisogne dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell’assegno – che ha carattere esclusivamente assistenziale – deve essere poi fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

La sentenza delle SS.UU. quanto alla individuazione del tenore di vita in relazione al quale deve valutarsi l’attribuibilità dell’assegno di divorzio, lo ha espressamente indicato in quello goduto “in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”.(Cass. Civ. 8053/2011).

D’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 24 febbraio 2010, n. 4531; 19 settembre 2006, n. 20256; 7 febbraio 2006, n. 2626; 24 dicembre 2002, n. 18327; 7 maggio 1999, n. 4570; 22 aprile 1998, n. 4094) in materia di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato ai sensi dell’art. 156 cod. civ., ai fini della determinazione del tenore di vita al quale l’assegno va rapportato e della sua attribuzione e della determinazione (e successiva rideterminazione), non solo occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, ma anche di quelli intervenuti successivamente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.

Tali affermazioni, che in linea tendenziale porterebbero a dare rilievo, ai fini della determinazione del tenore di vita, effettivo o potenziale, del coniuge richiedente l’assegno di divorzio, ad ogni tipo d’incremento reddituale che intervenga prima del venir meno del vincolo matrimoniale, sono state temperate, derogando alla loro onnicomprensività, da molteplici decisioni di questa Corte, formanti ormai un diffuso orientamento (da ultimo Cass. 19 novembre 2010, n. 23508; 4 ottobre 2010, n. 20582; 26 settembre 2007, 20204; 17 novembre 2006, n. 24496; 6 ottobre 2005, n. 19446; 28 gennaio 2004, n. 1487), secondo le quali a quei fini deve tenersi conto dei soli incrementi delle condizioni patrimoniali e reddituali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante la convivenza matrimoniale.

Nel caso di specie la Suprema Corte riteneva inammissibile il primo motivo di ricorso proposto dalla C. in quanto la comparazione effettuata dai giudici di secondo grado risultava eseguita con valutazione incensurabile. Osservavano, infatti, gli Ermellini, che  Corte d’Appello, sulla base del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, aveva verificato l’inadeguatezza dei mezzi della ricorrente rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio e, ai fini della quantificazione, aveva tenuto conto degli indici reputati rilevanti tra quelli indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 non essendo tenuta a ripercorrerli analiticamente tutti. In particolare, aveva considerato prevalente sugli altri il criterio della durata, molto breve, del matrimonio e sull’autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio.

Quanto alla censura in ordine alla richiesta di attribuzione di una quota del TFR veniva osservato che non era stata mai dedotta l’indicazione specifica di istanze istruttorie diverse dall’indagine patrimoniale. Al riguardo, precisava, non è sufficiente richiedere esplorativamente indagini patrimoniali, senza la specificazione dell’oggetto concreto delle ricerche che s’intendono eseguire.

In ordine al terzo motivo, in ordine alla compensazione delle spese, veniva statuito che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e, quindi, se ne escludeva la censurabilità.

In conclusione, la Corte rigettava il ricorso e compensava le spese.

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Acquisti online, in arrivo nuove regole.

Dal 13 giugno 2014 in tutta l’Unione Europea si applicheranno nuove regole in materia di diritti dei consumatori. Una normativa nel segno della trasparenza che dovrebbe dare una spinta all’e-commerce, vale a dire al commercio elettronico su Internet, al telefono o comunque al di fuori dei negozi.

La direttiva europea, entrata in vigore lo scorso 26 marzo (83/2011/UE), ha il chiaro obiettivo di dare delle regole universali e omogenee a tutta Eurolandia, offrendo maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro che si tratti di libri, vestiti, scarpe, cosmetici, dvd o prodotti elettronici.

E l’esercito di quanti, comodamente seduti sul divano di casa, si dedicano allo shopping online è decisamente in crescita. In Italia – secondo l’indagine condotta da Human Highway per Netcomm – su 30,5 milioni di individui che compongono l’universo di Internet (sopra i 15 anni), 16,2 milioni hanno fatto un acquisto online negli ultimi 3 mesi, mentre quasi 11 milioni sono acquirenti abituali. Per un giro di affari che si aggira intorno ai 14 miliardi di euro. Del resto, affidarsi alla rete per fare acquisti oltre che comodo è anche più economico rispetto alle compere nel negozio tradizionale, riuscendo a trovare prodotti a prezzi più vantaggiosi.

Nel dettaglio le novità.
Più tempo a disposizione
I consumatori hanno più tempo per restituire un prodotto di cui non sono soddisfatti: 14 giorni contro i 10 previsti in precedenza. Mentre, dopo aver comunicato di voler restituire la merce, l’acquirente digitale ha altre due settimane a disposizione per spedirla. Il commerciante online, invece, dovrà rimborsare le somme di denaro entro 14 giorni dal giorno in cui ha ricevuto notizia dal cliente della restituzione della merce. Praticamente potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati. Inoltre, se il cliente non era stato informato dal venditore della possibilità di restituire la merce, non risulterà responsabile neppure di un eventuale danneggiamento o deterioramento dei prodotti mandati indietro.

Trasparenza spese
Il negoziante è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del venditore.

Fase precontrattuale
È richiesta la massima trasparenza da parte del venditore online che deve comunicare obbligatoriamente all’acquirente la propria identità e tutte le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo di spedizione, le modalità di pagamento e la durata della garanzia. Informazioni, che se dovessero mancare, darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore.

Restituzione merce
Dovrà essere indicata chiaramente la possibilità per il consumatore di restituire la merce, specificandone anche le modalità per esercitarla (condizioni, termini e procedure). Inoltre i venditori online hanno l’onere di dimostrare di aver rispettato tutti questi obblighi informativi.

Contratti a distanza
Cambiano le regole anche per le vendite a catalogo e telefoniche: prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti. Ma, per evitare che questo obbligo disincentivi le vendite a distanza, l’Ue sta anche considerando l’introduzione di meccanismi di registrazione digitale certificata, come la firma elettronica.

Tariffe base per i numeri telefonici dedicati
Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all’assistenza post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.

Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

Sanzioni
Il commerciante che non rispetta le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila euro in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni di euro.

Al bando i trucchetti
Sul fronte dell’utilizzo delle carte di credito per gli acquisti online, la normativa prevede il divieto per i venditori di richiedere un sovrapprezzo a chi paga con determinate tesserine. Ad esempio, è il caso dell’acquisto dei biglietti aerei che prevedono un costo aggiuntivo se si paga con la carta di credito, rispetto alla carta elettronica. Ed è sempre vietato inserire nel sito web delle caselle pre-flaggate per vendere automaticamente anche altri beni o servizi, diversi da quello scelto dal consumatore. È il caso, per esempio, di certe coperture assicurative non richieste che i commercianti online cercano spesso di rifilare all’acquirente.

Su Internet,invece, oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’, salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto e, dunque, non è obbligato a pagare.

I contratti esclusi
Si tratta dei contratti: di credito al consumo, a distanza di servizi finanziari, multiproprietà, contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (tra cui i notai) e quello turistici.

Deposito ed abbandono di rifiuti: differenze

Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2013, n. 46711

La nozione di deposito di rifiuti, anche solo temporaneo, implica, a differenza di quella dell’abbandono, ed in virtù della sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata necessariamente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi permanga, nell’arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge.
A norma dell’art. 183, lett. bb) n. 3 del d.lgs. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente) il “deposito temporaneo” – ovvero il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti – deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
Nel caso di deposito non è sostenibile che, una volta collocato il materiale sia possibile disinteressarsi della sorte del medesimo.
Se, del resto, il deposito prelude per legge all’avviamento del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il requisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di chi il deposito effettui curare che detto requisito venga costantemente rispettato, senza per questo addossare al “depositante” inadempienze altrui. Una diversa conclusione finirebbe per dar luogo ad una indebita assimilazione della figura del “deposito” a quella dell’“abbandono”.

Riforma del condominio: la tabella delle novità

Di seguito a titolo esemplificativo riportiamo la tabella di alcune delle novità introdotte con la riforma del Condominio. Suscita particolare interesse nell’ottica della trasparenza dell’operato dell’amministrazione condominiale, la previsione che su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta ai condomini di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Amministratore La figura dell’amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini (più di 4, ante riforma) e la nomina è fatta, su inerzia dell’assemblea, dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Per fare l’amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono requisiti positivi: godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione. Sono requisiti negativi: condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia la fede pubblica, il patrimonio ecc.; sottoposizione a misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; interdizione o inabilitazione; annotazione nell’elenco dei protesti cambiari. L’incarico di amministratore può essere svolto anche dalle società. La durata in carica dell’amministratore è prevista dall’articolo 9: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quale, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale).
Animali L’articolo 16 della legge stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Assicurazione amministratore L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
Conto corrente condominiale obbligatorio Secondo il comma 7 dell’articolo 1129 (modificato dall’articolo 9 della legge n. 220/2012) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall’articolo 2 dellle legge n. 220/2012) prevede che per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’ modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Tuttavia, sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
In virtù del neo articolo 1117-quater, in caso di attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Fondo speciale In virtù del riformato art. 1135, l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale, di importo pari all’ammontare dei lavori.
Riscaldamento e impianti comuni E’ prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118, co. 5)
Sito internet Su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

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Multe irregolari quando scade il parcheggio

Parcheggiare in città è sempre più complicato. Tra strisce blu continue, strisce bianche introvabili, parcometri rotti e “gratta e sosta” si passa più tempo a cercare di evitare multe che in sosta. Tutti gli automobilisti sono a conoscenza del fatto che parcheggiare il proprio veicolo – nelle strisce blu o in aree in cui è previsto una tariffa oraria per la sosta – senza apporre il ticket/grattino che attesti il pagamento del tariffa verrà giustamente multato. Ma cosa succede se pur pagando il tagliando si sfora con i tempi?

Esponendo il tagliando all’interno dell’auto, acquistabile presso i negozio o tramite i parcometri, l’automobilista è legittimato a sostare sulla pubblica via per un determinato lasso di tempo corrispondente alla fascia oraria acquistata. Il tempo massimo di sosta viene indicato direttamente sul tagliando, il soggetto che non provvederà a spostare il veicolo sarà in difetto… ma un tagliando scaduto equivale a un tagliando pagato?

L’azione di equiparare il ticket scaduto al mancato pagamento della sostata viene effettuata in molti Comuni: non mancano infatti i casi in cui vengono notificate contravvenzioni anche dopo un solo minuto di “ritardo”, in cui gli automobilisti più distratti si vedono notificata una multa fino a 40 euro per non aver pagato la tariffa oraria prevista per la sosta. Una somma spesso pagata perché ignari che ci sia una “regolamentazione” a riguardo.

Attenzione! Il Codice della Strada non prevede nessuna tipologia di sanzione per un ticket scaduto, quindi non esiste nessun illecito amministrativo da poter contestare all’automobilista. Dal marzo 2010, grazie a un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture, è noto che “se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale” e un’eventuale multa non è giuridicamente giustificabile. Trattandosi di un mancato adempimento contrattuale e non di una violazione vera e propria della norma, il soggetto potrà essere chiamato a versare il corrispettivo mancante pari al tempo che il veicolo è stato in sosta dopo la scadenza del ticket.

È vero manca una disciplina legislativa capace di regolamentare la situazione, ma questi pareri hanno un valore vincolante che può essere sfruttato appellandosi al Giudice di Pace. L’inghippo tutto “Made in Italy” sta nel fatto che il più delle volte la somma della contravvenzione non superi i costi da sostenere per appellarsi al Giudice di Pace, quindi in tanti preferiscono pagare la multa anche se consapevoli di aver ragione.

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Un nuovo figlio puo’ modificare l’assegno divorzile

Corte di Cassazione Civile Sezione VI 1
Ordinanza 30 ottobre 2013, n. 24515

La Cassazione, con la sentenza che riporto, ha esaminato un caso relativo alla modifica dell’assegno divorzile per cui vi era stata una richiesta in tal senso motivata dal fatto che per motivi sopravvenuti erano cambiate le condizioni economiche della parte.

Più nello specifico, tali cambiamenti riguardavano la nascita di un figlio dal secondo matrimonio.

La Cassazione osserva in sentenza che “Il controricorrente fa rilevare come non si sia verificato, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, alcun incremento del suo reddito tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento mentre, al contrario, la sua capacita’ di spesa e’ notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.”

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Modulo per segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Con l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni è cambiata la normativa che regolamenta il settore del telemarketing. Il Registro è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

Ricordate che nel momento in cui ricevete una telefonata indesiderata potete:

  • chiedere a chi chiama dove sono stati estratti i propri dati personali e chi sia il titolare della banca dati;
  • esprimere la propria volontà di non ricevere più offerte promozionali da quella determinata azienda che lo ha contattato;
  • chiedere la cancellazione dei propri dati dall’elenco-contatti del call center;
  • in caso di ulteriori chiamate da parte della stessa società, fare una segnalazione all’Autorità Garante della Privacy .

Ecco cosa fare se ritenete di aver ricevuto in modo illegittimo telefonate pubblicitarie:

  • segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
  • sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria

L’Avv. Francesca Scotto rende disponibile al seguente link del proprio sito, la versione modificabile del modulo da utilizzare per le segnalazione di ricezione telefonate pubblicitarie indesiderate al Garante per la protezione dei dati personali.

Ricordo infine che in caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).

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