Sull’atto di nascita dei figli il nome dei due papà

Coppie omosessualiLa Corte di Appello di Bari la cui decisione arriva dopo un parere negativo delle Sezioni Unite della Cass. 12193/2019, ha ordinato la rettifica degli atti di nascita di due gemelli con due papà, “stabilendo che l’interesse dei bambini e delle bambine non può ritenersi adeguatamente tutelato con altre forme offerte dall’ordinamento italiano ai fini del riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale”.
I bambini sono nati negli Stati Uniti tramite gravidanza con madre surrogata, e sono arrivati in Italia con passaporto americano. Una volta in Italia, alla trascrizione dell’atto di nascita in Comune era stato registrato solo il padre biologico. L’altro non esisteva. La coppia ha perciò chiesto l’integrazione e, di fronte al rifiuto, si è rivolta al Tribunale di Bari. In primo grado è stato negato l’assenso alla trascrizione, in secondo grado la Corte di Appello di Bari ha deciso ritenendo preminente l’interesse dei minori considerando la famiglia di fatto già esistente.

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Fecondazione assistita

Sentenza storica: Sì alla fecondazione anche se l’ex coniuge non è più d’accordo.

articoloIl caso ha riguardato una coppia che durante il matrimonio aveva fecondato più ovuli per poi procedere all’impianto, congelando quelli non utilizzati. Successivamente la coppia si separava e la donna invocava il proprio diritto alla maternità, intimando alla struttura dove erano conservati gli ovuli di procedere all’impianto anche in assenza del consenso dell’ex coniuge. Il Tribunale di S. Maria C.V. investito della questione ha stabilito che essendo pacifico che sia intervenuta la fecondazione dell’ovulo in vitro, sul presupposto del consenso informato espresso da entrambi i genitori alla procreazione medicalmente assistita, va considerata la normativa di riferimento che è contenuta nell’ambito della legge n. 40\2004 e in particolare le regole attributive della genitorialità, negli artt. 6 comma 3, 8 e 9 della innanzi citata disposizione legislativa. Dopo la fecondazione dell’ovulo, che è avvenuta nel caso di specie con il consenso di entrambi i coniugi, l’art. 6 comma 3 non ammette più la revoca del consenso alla procreazione assistita e l’art. 8 attribuisce a siffatta volontà – irrevocabile – funzione determinativa della maternità, della paternità e dello status di figlio. (Ord. del Trib.SMCV, del 25.11.2020).

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Convivenza more uxorio – Sentenza di Cassazione 18632/2015

Con l’avvocato Francesca Scotto parliamo della sentenza di Cassazione 18632/2015, in cui si stabiliscono alcuni punti importanti per tale tipo di coabitazione fra partner. [Elena Ricci – Numero di Aprile 2017 di Giustizia]

Convivenza more uxorio

Una coabitazione caratterizzata da legami affettivi fra i partner e da una stabile organizzazione comune. È la convivenza more uxorio e arricchimento senza causa (sent. Cass. 18632/2015), un aggregato di natura familiare che assicura lo sviluppo delle personalità individuali dei suoi componenti. Ce ne parla l’avvocato Francesca Scotto, di origini casertane, che esercita a Padova nel campo del diritto civile, nei settori del diritto di famiglia, delle obbligazioni, diritto fallimentare e infortunistica stradale. «Con questa sentenza, la Cassazione ha ritenuto che il convivente more uxorio può chiedere la restituzione della somma pagata per l’acquisto della casa intestata all’ex partner – spiega l’Avv. Scotto –, se l’esborso, in considerazione delle condizioni patrimoniali della coppia, risulti ingente e dunque non riconducibile nell’alveo delle obbligazioni naturali scaturenti dalla famiglia di fatto, ritenendo applicabile lo schema dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Convivenza more uxorioTutto questo si inserisce ovviamente nello scenario dei cosidetti contratti di convivenza, di cui alla recente Legge Cirinnà e di tutte le infinite sfumature di rapporti patrimoniali e non, riconducibili alle unioni di fatto e ai rapporti nascenti da esse».

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Divorzio: assegno di mantenimento va quantificato in base a durata del matrimonio

Cassazione civile , sez. VI – 1, sentenza 04.09.2014 n° 18722

La vicenda in esame trae spunto da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di divorzio relativo ai coniugi C.R. e S.R. poneva a carico di quest’ultimo un assegno pari a € 200,00 mensili in favore della moglie, in virtù dell’inadeguatezza dei mezzi della C., comparati con quelli dell’ex coniuge e della breve durata (soli due anni) del vincolo coniugale.

Proponeva ricorso la moglie avverso tale sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per l’erronea valutazione dei criteri indicati dal comma 6 della norma predetta con particolare riferimento all’errata considerazione dei redditi e delle consistenze patrimoniali della ricorrente stessa in correlazione con l’assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all’ex marito. In particolare non era stato valutato che lo S. godeva di un reddito 16 volte superiore a quello della moglie e di un patrimonio ben più cospicuo a fronte della modestissima condizione reddituale della C. e della mancanza di qualsiasi redditualità presente e futura dagli immobili di sua proprietà.

La moglie ricorreva in Cassazione anche per l’omessa pronuncia sulla richiesta di attribuzione di una quota del TFR, ex art. 12 bis L. n. 898 del 1970.

Con il terzo ed ultimo motivo, la C. censurava la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, operata dalla Corte d’Appello.

Come è noto, l’art. 5 co. 6 L. 898/1970 così recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”

E’ noto, invero, che il diritto all’assegno divorzile trova il suo fondamento nella solidarietà post-coniugale, quale espressione del più generale dovere di solidarietà economico-sociale sancito dall’art. 2 Cost., dalla quale sorge l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’ex coniuge privo di mezzi adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al valore del matrimonio come indicato dall’art. 29 Cost.

La giurisprudenza, muovendo dal carattere assistenziale dell’assegno di divorzio, afferma che ne sono requisiti:

  1. la mancanza di mezzi adeguati da parte del richiedente per la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
  2. l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Il diritto all’assegno divorzile, quindi, non spetta soltanto al coniuge indigente ma anche al coniuge che non sia in grado di mantenere il tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, a causa di una significativa differenza di reddito rispetto all’altro coniuge.

Quel che rileva è l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del richiedente, intese in senso ampio come standard di vita non solo economico ma anche sociale, rispetto a quelle godute durante la vita in comune.

Sulla base di quanto sopra premesso, la valutazione della debenza dell’assegno di divorzio deve certamente essere incentrata proprio su tali criteri assistenziali e, in linea di massima, non dovrebbe soffrire limitazioni temporali.

Tuttavia, se pure è vero che  l’obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo, sulla base dell’intervallo temporale intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, il legislatore si è preoccupato di evitare che a seguito di matrimoni di durata molto breve, i c.c.d.d. “matrimoni-lampo”, uno dei coniugi potesse ottenere il diritto ad una rendita automatica e sostanzialmente parassitaria a carico dell’altro partner.

E’ per questo che l’art. 5 co. 6 L.D., è stato integrato dall’art. 10 della L. 74/1987 che impone al Giudice di disporre la somministrazione dell’assegno, valutando tutti i criteri previsti dalla norma “anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

Vi è da dire che la durata del matrimonio non opera come un ulteriore autonomo criterio di determinazione del contributo divorzile, ma costituisce piuttosto l’arco temporale nel quale devono essere collocati gli altri criteri.

Inoltre, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione da parte del Giudice, che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1987, n. 74. (Cass. civ. Sez. I, 05/02/2014, n. 2546).

Dunque, come già anticipato, il riconoscimento del diritto all’assegno in questione, è condizionato della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso”. (Cass. civ. 4040/2003, conf. tra le tante, n. 15611/2007, n. 14056/2008; Cass. n. 14004/2002; n. 6541/2002; n. 7068/2001 e n. 6660/2001).

La giurisprudenza più recente di  questa Corte, con un indirizzo ormai più che consolidato (tra le altre, Cass. Civ. n. 159/98), ha statuito che, “ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all’intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale.….ne consegue che nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione.” (Cass. Civ. sent. n. 21805/2006).

In conclusione, la durata del matrimonio costituisce di regola una circostanza che influisce sulla determinazione dell’ammontare dell’assegno e non già sul suo riconoscimento essendo infatti irrilevante – ai soli fini del riconoscimento del diritto – la breve durata del matrimonio medesimo, a meno che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia potuta mai costituire, per responsabilità del richiedente. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2013, n. 7295)

Il dato normativo, indizio della volontà del legislatore, della “<<durata del matrimonio>> in luogo della <<durata della convivenza>> deve essere ritenuto prevalente su altre circostanze nella determinazione delle attribuzioni al coniuge anche in ordine alla quota del TFR erogato all’altro coniuge.” (Cass. civ. Sez. I, 31/01/2012, n. 1348)

In ogni caso, nella quantificazione della corresponsione patrimoniale, non si potrà prescindere dalla verifica della durata di un’eventuale convivenza more uxorio antecedente alle nozze.

Le  Sezioni Unite  della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in tema di assegno divorzile, con la sentenza 29 novembre 1990, n. 11490 ebbero a statuire che a seguito della disciplina introdotta dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, modificativo della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, il presupposto per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi, redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso dei matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, senza che sia necessario uno stato di bisogne dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell’assegno – che ha carattere esclusivamente assistenziale – deve essere poi fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

La sentenza delle SS.UU. quanto alla individuazione del tenore di vita in relazione al quale deve valutarsi l’attribuibilità dell’assegno di divorzio, lo ha espressamente indicato in quello goduto “in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”.(Cass. Civ. 8053/2011).

D’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 24 febbraio 2010, n. 4531; 19 settembre 2006, n. 20256; 7 febbraio 2006, n. 2626; 24 dicembre 2002, n. 18327; 7 maggio 1999, n. 4570; 22 aprile 1998, n. 4094) in materia di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato ai sensi dell’art. 156 cod. civ., ai fini della determinazione del tenore di vita al quale l’assegno va rapportato e della sua attribuzione e della determinazione (e successiva rideterminazione), non solo occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, ma anche di quelli intervenuti successivamente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.

Tali affermazioni, che in linea tendenziale porterebbero a dare rilievo, ai fini della determinazione del tenore di vita, effettivo o potenziale, del coniuge richiedente l’assegno di divorzio, ad ogni tipo d’incremento reddituale che intervenga prima del venir meno del vincolo matrimoniale, sono state temperate, derogando alla loro onnicomprensività, da molteplici decisioni di questa Corte, formanti ormai un diffuso orientamento (da ultimo Cass. 19 novembre 2010, n. 23508; 4 ottobre 2010, n. 20582; 26 settembre 2007, 20204; 17 novembre 2006, n. 24496; 6 ottobre 2005, n. 19446; 28 gennaio 2004, n. 1487), secondo le quali a quei fini deve tenersi conto dei soli incrementi delle condizioni patrimoniali e reddituali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante la convivenza matrimoniale.

Nel caso di specie la Suprema Corte riteneva inammissibile il primo motivo di ricorso proposto dalla C. in quanto la comparazione effettuata dai giudici di secondo grado risultava eseguita con valutazione incensurabile. Osservavano, infatti, gli Ermellini, che  Corte d’Appello, sulla base del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, aveva verificato l’inadeguatezza dei mezzi della ricorrente rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio e, ai fini della quantificazione, aveva tenuto conto degli indici reputati rilevanti tra quelli indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 non essendo tenuta a ripercorrerli analiticamente tutti. In particolare, aveva considerato prevalente sugli altri il criterio della durata, molto breve, del matrimonio e sull’autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio.

Quanto alla censura in ordine alla richiesta di attribuzione di una quota del TFR veniva osservato che non era stata mai dedotta l’indicazione specifica di istanze istruttorie diverse dall’indagine patrimoniale. Al riguardo, precisava, non è sufficiente richiedere esplorativamente indagini patrimoniali, senza la specificazione dell’oggetto concreto delle ricerche che s’intendono eseguire.

In ordine al terzo motivo, in ordine alla compensazione delle spese, veniva statuito che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e, quindi, se ne escludeva la censurabilità.

In conclusione, la Corte rigettava il ricorso e compensava le spese.

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Deposito ed abbandono di rifiuti: differenze

Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2013, n. 46711

La nozione di deposito di rifiuti, anche solo temporaneo, implica, a differenza di quella dell’abbandono, ed in virtù della sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata necessariamente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi permanga, nell’arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge.
A norma dell’art. 183, lett. bb) n. 3 del d.lgs. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente) il “deposito temporaneo” – ovvero il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti – deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
Nel caso di deposito non è sostenibile che, una volta collocato il materiale sia possibile disinteressarsi della sorte del medesimo.
Se, del resto, il deposito prelude per legge all’avviamento del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il requisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di chi il deposito effettui curare che detto requisito venga costantemente rispettato, senza per questo addossare al “depositante” inadempienze altrui. Una diversa conclusione finirebbe per dar luogo ad una indebita assimilazione della figura del “deposito” a quella dell’“abbandono”.

Un nuovo figlio puo’ modificare l’assegno divorzile

Corte di Cassazione Civile Sezione VI 1
Ordinanza 30 ottobre 2013, n. 24515

La Cassazione, con la sentenza che riporto, ha esaminato un caso relativo alla modifica dell’assegno divorzile per cui vi era stata una richiesta in tal senso motivata dal fatto che per motivi sopravvenuti erano cambiate le condizioni economiche della parte.

Più nello specifico, tali cambiamenti riguardavano la nascita di un figlio dal secondo matrimonio.

La Cassazione osserva in sentenza che “Il controricorrente fa rilevare come non si sia verificato, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, alcun incremento del suo reddito tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento mentre, al contrario, la sua capacita’ di spesa e’ notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.”

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L’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne cessa se questi percepisce un reddito sufficiente in relazione alla professionalità raggiunta, anche se aspira ad un lavoro migliore.

Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.
Pertanto, l’attribuzione del beneficio periodico non può essere fondata su ragioni improprie quali la perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua formazione personale e collocazione economico sociale, guardando al livello culturale e socio economico della famiglia di origine. In tal modo, si valorizza illegittimamente il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento.

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Il decreto di modifica delle condizioni di divorzio è immediatamente esecutivo.

Cassazione civile, sez. unite, 26 aprile 2013, n. 10064

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto pronunciato dal tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio, previsto dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale desumibile dall’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

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La casa costruita sul terreno di proprietà esclusiva di uno solo di essi appartiene a quest’ultimo.


Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2013, n. 13603

«Nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell’accessione, appartiene esclusivamente a quest’ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c..
In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell’art. 936, comma 2, c.c..
L’indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 936 c.c. al coniuge che ha contribuito a costruire l’immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda».

(estratto della sentenza)
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Al reato di omesso versamento dell’assegno divorzile si applicano unicamente le pene previste dal primo comma dell’art. 570 c.p.

Cassazione penale, sez. unite, 31 maggio 2013, n. 23866

Secondo le sezioni unite penali l’art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21) delinea una fattispecie di reato, nella parte precettiva, del tutto autonoma rispetto all’art. 570 c.p..
La condotta è così puntualmente definita “Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale”.
Deve ritenersi dunque un generico rinvio quoad poenam, all’art. 570 c.p. che, in mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, va riferito – in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale – all’art. 570 c.p., comma 1, che costituisce l’opzione più favorevole all’imputato, ponendo in via alternativa tra loro la pena detentiva e la pena pecuniaria.
É stata inoltre rilevata la mancanza di identità contenutistica tra la fattispecie descritta nel secondo comma dell’art. 570 c.p. e quella prevista dall’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898.
La fattispecie delittuosa descritta dal secondo comma dell’art. 570 c.p. non ha alcuna affinità con quella prevista dalla Legge sul Divorzio, che si riferisce unicamente al mancato versamento dell’assegno divorzile, poiché, diversamente da quest’ultima, presuppone lo stato di bisogno.
Il secondo comma dell’art. 570 c.p. prevede infatti che l’obbligato, a causa del suo comportamento omissivo, faccia mancare i mezzi di sussistenza al beneficiario, vale a dire, quei mezzi indispensabili alla vita dell’avente diritto.
In tal modo, quindi, circoscrive la condotta penalmente rilevante, rispetto alla violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, le cui conseguenze hanno una portata certamente più ampia.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire che il reato di che trattasi è procedibile d’ufficio, rammentando che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., e tenuto conto che la procedibilità a querela di parte è sempre collegata alla tipologia e al contenuto del precetto ed è indipendente dalla gravità del reato.
In definitiva il rinvio che ha voluto il legislatore si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche all’art. 570 c.p., comma 3, il quale, in deroga al principio generale, prevede la procedibilità “a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del precedente comma”.

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