La casa costruita sul terreno di proprietà esclusiva di uno solo di essi appartiene a quest’ultimo.


Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2013, n. 13603

«Nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell’accessione, appartiene esclusivamente a quest’ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c..
In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell’art. 936, comma 2, c.c..
L’indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 936 c.c. al coniuge che ha contribuito a costruire l’immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda».

(estratto della sentenza)
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