Non è ammissibile ex art. 246 cpc la testimonianza della persona danneggiata in un sinistro stradale nel giudizio promosso da altro soggetto danneggiato.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3642

La vittima di un sinistro stradale non può essere sentita come testimone nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altro soggetto danneggiato nel medesimo sinistro, e ciò ai sensi dell’art. 246 c.p.c. per cui “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
A nulla rileva la circostanza che il testimone abbia dichiarato di essere stato risarcito dalla compagnia assicuratrice o di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto (cfr. Cass. Civ. n. 16541/2012), il che non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare.
Il danneggiato è, in quanto tale, titolare di un interesse giuridico, personale, concreto e attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro.