Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo durante il periodo invernale.

A seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada dall’art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” i gestori di strade e autostrade, ciascuno per il tratto di propria competenza, a norma dell’art. 6, comma 4, lettera e del C.d.S., possono prescrivere l’obbligo di catene a bordo o pneumatici termici, indipendentemente dalla presenza contingente di condizioni climatiche particolarmente proibitive.
L’obbligo è previsto per i tratti di strada che risultano più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale, normalmente contrassegnati con apposita segnaletica verticale ed ha la finalità di garantire la sicurezza in caso di repentino mutamento della situazione meteorologica.
Un’eventuale violazione dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è passibile di una sanzione amministrativa dal €84 ad € 335 ex art. 6, comma 14 del C.d.S.. La presenza delle catene a bordo del veicolo non è disciplinata da una normativa nazionale. Sono gli enti cui è delegata la gestione di strade e autostrade a stabilire se, per quanto tempo e in quali tratti prescrivere quest’obbligo.
Generalmente il periodo interessato dall’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è compreso tra il 15 novembre di ogni anno (salvo alcune eccezioni, ad esempio ha inizio il primo novembre in alcune strade del senese, dell’Umbria, dell’Emilia-Romagna e della Basilicata e il 15 ottobre in Valle d’Aosta) e termina il 15 aprile successivo.

L’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne cessa se questi percepisce un reddito sufficiente in relazione alla professionalità raggiunta, anche se aspira ad un lavoro migliore.

Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.
Pertanto, l’attribuzione del beneficio periodico non può essere fondata su ragioni improprie quali la perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua formazione personale e collocazione economico sociale, guardando al livello culturale e socio economico della famiglia di origine. In tal modo, si valorizza illegittimamente il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento.

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