Fecondazione assistita

Sentenza storica: Sì alla fecondazione anche se l’ex coniuge non è più d’accordo.

articoloIl caso ha riguardato una coppia che durante il matrimonio aveva fecondato più ovuli per poi procedere all’impianto, congelando quelli non utilizzati. Successivamente la coppia si separava e la donna invocava il proprio diritto alla maternità, intimando alla struttura dove erano conservati gli ovuli di procedere all’impianto anche in assenza del consenso dell’ex coniuge. Il Tribunale di S. Maria C.V. investito della questione ha stabilito che essendo pacifico che sia intervenuta la fecondazione dell’ovulo in vitro, sul presupposto del consenso informato espresso da entrambi i genitori alla procreazione medicalmente assistita, va considerata la normativa di riferimento che è contenuta nell’ambito della legge n. 40\2004 e in particolare le regole attributive della genitorialità, negli artt. 6 comma 3, 8 e 9 della innanzi citata disposizione legislativa. Dopo la fecondazione dell’ovulo, che è avvenuta nel caso di specie con il consenso di entrambi i coniugi, l’art. 6 comma 3 non ammette più la revoca del consenso alla procreazione assistita e l’art. 8 attribuisce a siffatta volontà – irrevocabile – funzione determinativa della maternità, della paternità e dello status di figlio. (Ord. del Trib.SMCV, del 25.11.2020).

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